Cospito. 41-bis contro la dignità del detenuto

Il caso Cospito è un esempio di come la detenzione possa essere utilizzata in modo inappropriato, violando i diritti umani delle persone detenute. Nonostante le condanne per gravi reati, come il terrorismo, è importante che la dignità della detenzione sia sempre garantita. Alfredo Cospito è il primo anarchico a finire al 41 bis. Nato a Fossano il 14 Luglio del 1967 ha alle spalle arresti e condanne per la sua attività militante insurrezionalista e di disobbedienza allo Stato; viene arrestato nel 2012 per la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. In carcere, Cospito viene accusato anche dell’attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in cui due ordigni scoppiarono senza però causare né morti né feriti. Per questo attentato ha ricevuto una condanna di reclusione per strage, mentre la Cassazione ha ritenuto si trattasse di strage contro la sicurezza dello Stato che prevede la pena all’ergastolo ostativo. Il 5 Maggio 2022 viene posto in regime di reclusione 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna, per i numerosi messaggi inviati all’esterno del carcere in cui esorta a continuare la lotta anche con mezzi violenti.

L’articolo 41 bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario è una forma di detenzione particolarmente rigorosa cui sono destinati gli autori di reati in materia di criminalità organizzata, nei confronti dei quali sia stata accertata la permanenza dei collegamenti con le associazioni di appartenenza. Tale misura è stata introdotta per le stragi di Capaci e di via D’Amelio, che avevano dimostrato l’incapacità della pena detentiva, visto che erano state organizzate da detenuti che dal carcere continuavano ad esercitare il loro ruolo di comando, impartendo ordini e direttive. Il 41 bis nasce, dunque, con natura emergenziale, subendo nel tempo varie modifiche e nel concreto oggi non permette al detenuto di avere nessun tipo di relazione con l’esterno, se non un incontro al mese con un familiare interposto da un vetro. La cella di pochi metri quadrati, in cui sono presenti anche i sanitari, non consente visuale sull’esterno ed è costantemente sorvegliata da una telecamera. Il detenuto non può leggere né guardare la televisione o ascoltare la radio, l’ora d’aria è in solitudine, in uno spazio ristretto, circondato da alte mura. E’ concesso parlare con un altro detenuto, scelto dall’amministrazione, pochi minuti alla settimana.

Nonostante questa forma di detenzione sia stata introdotta per prevenire il terrorismo, la sua applicazione ha sollevato preoccupazioni per i diritti umani dei detenuti. Inoltre, la sua applicazione non sempre è stata equa, e c’è chi sostiene che il 41 bis sia stato utilizzato in modo discriminatorio contro alcuni gruppi. Il 41bis viola la convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la precisione l’articolo 3 proibisce la tortura, le punizioni e i trattamenti inumani e degradanti. Lo hanno stabilito due sentenze della Corte europea dei diritti umani emesse tra il 2018 ed il 2019. Un rapporto del Consiglio d’Europa del 2019 invita “le autorità italiane” ad avviare una seria riflessione sull’attuale configurazione ed esecuzione del regime detentivo 41bis in tutto il sistema carcerario. La nostra Costituzione all’art 27 dice che nell’esecuzione della pena deve essere assicurato il rispetto della persona umana, il rispetto della personalità, della dignità del ristretto. Da questo articolo, nel 1975, viene formulata la legge 354 che pone la figura del detenuto come titolare di diritti, relativi all’integrità fisica, alla sua salute mentale, ai rapporti familiari e sociali, all’integrità morale e culturale.

Dal 10 Ottobre 2022 Alfredo Cospito ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere l’abolizione del 41 bis dal sistema carcerario. Il 9 Febbraio la Conferenza dei Garanti dei detenuti ha deciso che non verrà disposta per Cospito alimentazione forzata nel caso dovesse perdere i sensi. Il 24 febbraio è stato emesso il giudizio della Cassazione sulla decisione con cui il tribunale della sorveglianza aveva ritenuto legittimo il decreto ministeriale di applicazione del regime speciale del 41 bis al militante anarchico. Tuttavia, anche se non volessimo prendere in considerazione che il complice dell’attentato a Roberto Adinolfi è uscito di galera nel 2020. Anche se la compagna di Cospito con cui ha portato a termine l’attentato alla scuola dei carabinieri non ha ricevuto un ergastolo ostativo. Anche se nessuno stragista italiano è mai stato condannato all’ergastolo ostativo o al 41bis. Anche se in Italia non ci sono movimenti anarchici accusati di stragi e a oggi attivi dal punto di vista militante armato. Anche se Cospito non ha mai ucciso nessuno potremmo pensare che meriti l’ergastolo, ma certo non il 41bis. Nessun reato giustifica la privazione della dignità.